È legittima l’esclusione di un concorrente che ha depositato in gara un contratto di avvalimento condizionato, contenente una clausola di gradimento della società ausiliaria rispetto al capitolato speciale.
Questo, il principio affermato dal Tar Lazio, Roma, sezione 3-ter, con la sentenza 24 dicembre 2015, n. 14558, nell’ambito di una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di vigilanza, gestione delle emergenze e attività accessorie presso un complesso immobiliare a uso ferroviario.
Nel caso di specie, sei società riunite in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) erano state escluse per carenza dei requisiti minimi necessari, e in particolare per l’inadeguatezza dell’avvalimento cui aveva fatto ricorso una delle mandanti.
Il contratto depositato, infatti, subordinava “il prestito” dei requisiti alla verifica della gara e del capitolato speciale d’appalto, con la facoltà di negarlo ad insindacabile giudizio della società ausiliaria.
L’amministrazione, non otteneva pertanto alcuna garanzia sul fatto che l’assenso prestato non sarebbe stato poi revocato, atteso che, in fase di prequalifica il capitolato non era ancora conosciuto e sarebbe stato reso disponibile soltanto nello step successivo della procedura.
L’esclusione è stata quindi considerata legittima dai Giudici amministrativi, perché la stazione appaltante, fin dalla fase di prequalifica deve avere la possibilità di verificare con certezza i requisiti posseduti da tutte le imprese concorrenti.