Il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, articolo 57-bis, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha introdotto un’agevolazione nei confronti di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in pubblicità.
Il citato articolo 4 del decreto legge n. 148, oltre ad estendere il predetto credito d’imposta alla stampa on-line, ha reso fruibile l’agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2017 (a partire dal 24.06.2017 e fino al 31.12.2017) ed ha inserito fra i beneficiari gli enti non commerciali.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 24 luglio 2018, ha fornito alcuni chiarimenti relativi al corretto funzionamento di tale beneficio: (http://informazioneeditoria.gov.it/media/2690/comunicato-credito-imposta-aggiornato-24-luglio-2018.pdf).
Sull’argomento è stato emanato l’apposito D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 170 del 24 luglio 2018 che, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, individua le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito di imposta.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
L’articolo 57-bis del decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 ha, inizialmente, introdotto un’importante agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta a favore di imprese e professionisti per campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa (locale o nazionale, quotidiana e periodica, anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, con l’intento di:
– incentivare le imprese e lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività;
– “sostenere” il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale come riconosciuto dall’art. 2, comma 2, Legge n. 198/2016;
L’agevolazione in esame è stata estesa, ad opera dell’art. 4, D.L. n. 148/2017, agli enti non commerciali. Con la stessa norma è stata altresì allargata anche alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa on line.
A CHI SPETTA LA DETRAZIONE
Possono beneficiare del credito di imposta le imprese, gli enti non commerciali e i lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica.
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il beneficio consiste in un credito di imposta, in favore di imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, locale o nazionale, anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
I medesimi beneficiari possono godere del credito d’imposta, in questo caso esclusivamente per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa, nazionale o locale, quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purchè il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare di analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016 (24 giugno 2016-31 dicembre 2016. Per “stessi mezzi di informazione” si intendono non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche
e televisive, dall’altra.
Nel caso, però, di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i mezzi di informazione (stampa e emittenti radiotelevisive), l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta va calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica, però, della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’uno per cento.
Pertanto, nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei rispettivi incrementi percentuali e, per poter beneficiare del credito, deve essere superiore all’1%. La separazione del calcolo non implica, tuttavia, che si possa accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato – ad esempio – sulla stampa, se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l’incremento dell’1% di spesa complessivo.
Come precisato nel D.P.C.M:
– le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso;
– gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali sono ammissibili al credito d’imposta esclusivamente se le stesse risultano iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, o su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile;
– sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del d.lgs. 241/1997), previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è pari al:
– 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati,
– 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.
In sede di prima applicazione, anche alle microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative è provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75 per cento, in attesa che la Commissione Europea – alla quale la misura è stata notificata – si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato.
Le risorse corrispondenti alle concessioni nella misura del 90 per cento saranno ovviamente accantonate per essere poi effettivamente destinate successivamente all’approvazione della Commissione.
Si ricorda che, la definizione di microimprese, piccole e medie imprese è contenuta nelle fonti legislative comunitarie.
In particolare, sul tema, la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) definisce:
1. micro-impresa: una impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
2. piccola impresa: una impresa con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
3. media impresa: una impresa con non più di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il D.P.C.M. che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (art. 1, co. 4, primo periodo, della L. 198/2016. Con il medesimo D.P.C.M. si stabiliscono, altresì, i criteri di ripartizione dell’onere a carico di ciascuna amministrazione.
Come sottolineato dal Dipartimento per Informazione e Editoria, quindi nel caso in cui l’ammontare del credito d’imposta effettivamente spettante sia inferiore a quello richiesto (in quanto l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande è superiore all’ammontare delle risorse stanziate) sarà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Al fine di stabilire il momento dell’effettuazione degli investimenti si applica il principio contenuto nell’art. 109, comma 2) lettera b) del TUIR, che stabilisce che le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate inoltre l’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1 della L. 190/2012.
LIMITI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa a ciascun soggetto nel rispetto dei limiti delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, si procede alla ripartizione percentuale delle risorse disponibili in proporzione al beneficio calcolato ai sensi dell’articolo 2 del predetto D.P.C.M., con un limite individuale corrispondente ad un importo pari al:
– 5 per cento dell’ammontare delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali,
– 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, tenendo conto delle distinte imputazioni previste dall’articolo 57-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n 96, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento di cui all’articolo 5, comma 3, del presente regolamento.
Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici della medesima Agenzia, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO
Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati presentano, nel periodo dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, un’apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I soggetti interessati presentano la predetta domanda di fruizione del beneficio, usufruendo di una “finestra temporale” di trenta giorni, nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione siglato il 5 giugno 2018 con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini della più corretta ed efficace gestione del credito d’imposta. Per l’anno 2018, anche in relazione agli investimenti già effettuati nel periodo agevolato relativo al 2017, la finestra per la prenotazione si apre, per trenta giorni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale quindi dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.
La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:
1. gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
2. il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare;
3. la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all’articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. in commento;
4. l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all’articolo 4, comma 1 del D.P.C.M.
Entro i 30 giorni successivi alla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. In pratica, solo dopo il definitivo accertamento del credito effettuato sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi con le medesime modalità informatiche usate per la prenotazione, sarà possibile utilizzare il credito in compensazione. La tempistica di tale ultimo adempimento sarà determinata con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che sarà adottato e pubblicato sul sito web del Dipartimento.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare.
CONTROLLI
La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge per beneficiare dell’agevolazione. Il credito d’imposta è revocato nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Le suddette verifiche sono effettuate tenendo conto dei criteri che consentono di massimizzare il rapporto costo-risultato, tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le modalità di programmazione e di analisi del rischio utilizzate nell’ambito delle attività di controllo e di contrasto all’evasione fiscale. Qualora l’Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta di cui all’articolo 1, le stesse provvedono a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca del beneficio in commento. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
COME CALCOLARE L’INCREMENTO
Come precedentemente indicato, il credito di imposta spetta unicamente sul valore incrementale delle spese per pubblicità sostenute in un anno rispetto all’anno precedente. Per tale ragione occorrerà:
– individuare, ad esempio per quanto concerne il credito relativo agli investimenti effettuati nel 2017, l’ammontare di tali investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2017;
– effettuare la stessa analisi per gli analoghi investimenti sostenuti nel medesimo periodo del 2016;
– comparare i valori dei due esercizi, e verificare se è presente un incremento almeno pari aell’1%;
– presentare l’istanza di fruizione del credito;
– contabilizzare il credito nell’esercizio di competenza dei costi;
– utilizzare il credito in compensazione tenendo conto dell’eventuale decorrenza della sua fruizione.