È stato pubblicato il decreto direttoriale 1° settembre 2020 del MISE che disciplina le modalità attuative dell’erogazione dei contributi in favore dei Comuni che realizzano una o più opere pubbliche nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 14-bis DL Crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).
In particolare, l’articolo 30, comma 14-bis, prevede, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, mentre con il decreto MISE del 2 luglio scorso era stato assegnato un contributo a fondo perduto, dell’importo di 19.329,89 di euro, in favore di ciascuno dei 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per realizzare interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
L’Allegato 1 al decreto direttoriale riporta a titolo esemplificativo le tipologie di lavori ammessi al contributo, tra cui ad esempio il miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro edilizio, gli interventi di verde urbano integrato, l’efficientamento della pubblica illuminazione, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le opere per essere finanziate dovranno necessariamente non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo e dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno in corso.
In ogni caso – si chiarisce nel decreto – non sono ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell’opera.
Il contributo erogabile per ogni progetto è pari alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun Comune e l’erogazione dello stesso avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero, nel rispetto del termine di inizio lavori e delle informazioni richieste nell’Allegato 2 del decreto.
Il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto a seguito del collaudo dell’intervento realizzato