A far data dal 23 dicembre 2015 decade l’obbligo per i datori di lavoro di tenuta del registro infortuni.
È, questa, la conseguenza di una norma contenuta nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
Il provvedimento, come noto, è intervenuto sulla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 20), razionalizzando altresì alcuni adempimenti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (articolo 21) e modificando l’apparato sanzionatorio per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare e la sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22).
In particolare, l’articolo il comma 4, dell’art. 21 del decreto richiamato dispone che “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”.
Poiché il decreto 151/15 è entrato in vigore il 24 settembre 2015, l’abolizione del registro è effettiva a partire dal 23 dicembre 2015.
Si ricorda che il registro infortuni è un registro cartaceo conforme ai criteri del D.M. 12/9/58 sul quale vanno annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi durante l’attività lavorativa che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento. Il registro infortuni è uno strumento che serve per fornire più elementi possibili in merito agli eventi infortunistici, indipendentemente dal luogo di accadimento, ai fini di una corretta attività di prevenzione degli stessi.
Di norma, per una corretta conoscenza ed analisi delle cause, ogni azienda deve avere un solo registro infortuni anche nel caso di lavori temporanei (es. cantieri edili…) o caratterizzati da mobilità (es. imprese di pulizie, autotrasportatori…) e nel caso di presenza di più unità operative locali purché con il limite della dimensione provinciale (es. catene di negozi, sportelli bancari, ecc.).
Il registro è uno solo anche nel caso di più posizioni INAIL all’interno dell’azienda e deve essere obbligatoriamente tenuto presso la sede del datore di lavoro.
Il registro infortuni è obbligatorio per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato o soggetti equiparati ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 (ad esempio: soci lavoratori di cooperative e società, tirocinanti e allievi di istituti di istruzione con uso di laboratori, attrezzature di lavoro, ecc.). Rimangono escluse le imprese familiari che impiegano esclusivamente coadiuvanti familiari e gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti, ecc.), e i lavoratori autonomi.
Per effetto della disposizione richiamata non solo il datore di lavoro non sarà più tenuto ad istituire il registro ma potrà anche omettere la sua conservazione che, prima della sua decadenza, era prevista per almeno quattro anni dall’ultima registrazione o dalla cessazione dell’attività.