In merito alla possibilità di godere dei permessi ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 104/92 nella misura stabilita dall’articolo 24 del DL n. 18/2020, si forniscono alcune indicazioni che, si ritiene, possano essere seguite indipendentemente dalle eventuali disposizioni amministrative.
Innanzitutto si precisa che possono incrementare i giorni di permesso tutti coloro che sono autorizzati a goderne, siano essi lavoratori dipendenti pubblici o privati; l’unica limitazione è posta per il personale sanitario che potrà usufruirne compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
Inoltre, si chiarisce che nell’ultima stesura del decreto, nel testo pubblicato ed inviato alle Camere per la sua conversione, il beneficio in questione non è riconosciuto nei limiti di spesa previsti; pertanto non si dovrà provvedere ad alcun monitoraggio. Sulla base di quest’ultima considerazione, si ritiene che per godere degli ulteriori giorni di permesso non sia necessario presentare alcuna domanda, essendo sufficiente l’autorizzazione già rilasciata, ma ci si dovrà semplicemente raccordare con il datore di lavoro.
Con riferimento alla misura dell’incremento, tenuto che conto che l’articolo 24 stabilisce testualmente che “il numero di giorni di permesso …. è incrementato di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020” si ritiene che i dodici giorni vadano sommati ai 3 già previsti per ciascun mese, spalmandoli sui due mesi di marzo e aprile, per un numero massimo complessivo di 18 giorni di cui almeno 3 (già previsti), in ciascun mese.
Pertanto, si potranno avere varie combinazioni a seconda del godimento dei giorni di incremento, (ad esempio 3 giorni a marzo e 15 giorni ad aprile; 4 giorni a marzo e 14 giorni ad aprile; 5 giorni a marzo e 13 giorni ad aprile; …; 15 giorni a marzo e 3 giorni ad aprile).
Si pone infine il problema della doppia autorizzazione a godere dei permessi per accudire due familiari con handicap in stato di gravità; viene chiesto se in questi casi l’incremento possa essere attribuito due volte. Sulla base del tenore letterale della norma si ritiene che l’incremento possa essere applicabile per ambedue le autorizzazioni.
Per quanto superfluo si ricorda che la norma, come tutte le disposizioni con carattere di urgenza adottate con decreto legge, potrà subire modifiche in sede di conversione.