Confartigianato prova a fare chiarezza in merito al rapporto tra il contagio di un lavoratore e un infortunio sul lavoro, argomento oggetto di una circolare dell’Inail che, nel fornire indicazioni in merito all’art. 42, comma 2, del DL n. 18/2020, ha inopinatamente esteso il principio della presunzione semplice di origine professionale dell’infortunio sul lavoro ben oltre il caso degli operatori sanitari a diretto contatto con i malati Covid-19 e, quindi, ben oltre la stessa previsione normativa.
L’art. 42, comma 2, citato, infatti, stabilisce che nei casi accertati di Covid-19 in occasione di lavoro – e quindi in presenza di un nesso eziologico fra la mansione svolta e il contagio – vengono riconosciute dall’Inail le tutele dell’infortunio sul lavoro senza però che gli eventi in questione vengano computati alla fine della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico e, dunque, senza aumento dei premi per il datore di lavoro.
L’orientamento adottato dall’Inail e finora non oggetto di correzione da parte dell’Istituto assicurativo, né del Ministero del Lavoro, tuttavia, è estremamente preoccupante. Infatti, se venisse realmente applicata la cosiddetta “presunzione di contagio” a tutti i casi di lavoratori che contraggono il Covid-19, potrebbero essere avviate nei confrontati dei datori di lavoro azioni di vario genere, anche laddove siano state correttamente applicate le misure di prevenzione.
La Confederazione, nei negoziati col Governo e con le parti sociali che hanno portato alla sottoscrizione dei protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile 2020, ha sempre posto quale prima richiesta in materia il riconoscimento del Covid-19 come un rischio biologico generico che riguarda l’intera popolazione. tale principio, non a caso, è riportato in entrambi i richiamati protocolli.
E’ stata quindi inoltrata una formale richiesta all’Inail di modificare urgentemente il suddetto orientamento in materia, delimitando in modo certo il principio della cosiddetta “presunzione di contagio” all’unico caso logicamente ammissibile, ovvero quello concernente gli operatori sanitari che siano entrati in diretto contatto con soggetti positivi al Covid-19.
A livello politico, Confartigianato ha chiesto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da ultimo nel corso di un incontro tenutosi il 6 maggio scorso, un urgente intervento da parte del Governo che da un lato escluda l’applicazione del principio della presunzione semplice per il riconoscimento di infortunio professionale del Covid-19, e dall’altro eviti future ingiuste possibili azioni di rivalsa e di responsabilità civile e penale in capo al datore di lavoro.
Il tema, infine, è stato rappresentato nel corso di un’audizione tenuta il 12 maggio scorso dalla Commissione Lavoro del Senato, formulando l’espressa richiesta di una norma di esonero della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da parte di un proprio lavoratore.
Ciò anche alla luce dei principi comunitari in materia. L’art. 5, comma 4, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a chiare lettere stabilisce la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata. Una fattispecie che descrive perfettamente l’attuale pandemia.