Compensazioni ritenute per i lavoratori negli appalti, ecco cosa cambia

E’ stata pubblicata in gazzetta ufficiale il giorno della vigilia di Natale 2019 la legge di conversione del DL 124/2019 che ha portato all’introduzione dell’arti 17-bis del Dlgs 241/97 il quale, per arginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali, ha escluso la possibilità di compensazione alle ritenute per redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte delle imprese appaltatrici, affidatari e subappaltatrici che eseguono opere e servizi. Un obiettivo per cui Confartigianato si era battuta molto nei mesi scorsi.

La norma, inizialmente contenuta nell’art. 4 del DL 124/2019,è stata infatti integralmente rivista proprio a causa delle pressioni delle associazioni di categoria, contrarie all’ennesimo aggravio burocratico e al pesante drenaggio di risorse ai danni delle imprese. Per limitare l’impatto della nuova norma, dunque, il legislatore ne ha ridotto l’ambito applicativo: l’art. 17.bis del Dlgs 241/97 si applicherà ai committenti che affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo superiore a 200mila euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque foma”. Requisiti, questi, che per l’applicazione della norma correttiva devono coesistere.

La norma prevede anche altro. Dal primo gennaio 2020, infatti, l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice sarà responsabile per la determinazione e il versamento delle ritenute, e sarà il committente a svolgere la funzione di controllo chiedendo la copia degli F24 attestanti i versamenti delle ritenute, in modo da verificare l’ammontare complessivo degli importi pagati. Non solo: l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice dovrà consegnare gli F24 con l’elenco dei lavoratori e, per ciascun addetto impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio, il dettaglio delle ore lavorate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute operate, con la separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

Gli obblighi introdotti dal primo gennaio 2020 dall’articolo 17-bis del Dlgs 241/97 prescrivono il versamento delle ritenute entro il 17 febbraio 2020. Per questa scadenza, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver creato il codice “09” per il committente da inserire nel modello F24 per il versamento delle ritenute. L’indicazione dell’agenzia prevede anche le istruzioni per la compilazione corretta del modello stesso.

La disapplicazione della norma è prevista nei casi in cui l’impresa appaltatrice, affidataria e subapplatatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza: sia in attività da almeno tre anni (inizialmente erano previsti cinque), sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia esaurito nel corso dell’ultimo triennio a cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate versamenti registrarti sul conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateizzazione. Sarà l’Agenzia delle Entrate stessa a rilasciare un certificato in cui verrà attestata la presenza dei requisiti richiesti: il documento avrà validità quattro mesi dal giorno dell’emissione. Starà al committente fare attenzione alla scadenza del certificato, per non incorrere in sanzioni che scatterebbero nel caso in cui ci fossero inadempimenti nel versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice.