Il 16 giugno 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 16 giugno 2020 n. 52 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”. La disposizione entra in vigore oggi e modifica in maniera significativa i trattamenti di integrazione salariale concessi con causale COVID-19.
Le aziende che hanno esaurito le 14 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga possono già accedere in anticipo alle ulteriori 4 settimane introdotte dal Dl Rilancio. Tale decreto, infatti, riconosce ai datori di lavoro in difficoltà per l’emergenza coronavirus la possibilità di ottenere ulteriori 9 settimane di integrazione salariale fruibili dopo aver utilizzato le prime 9. Di queste nuove 9 settimane, 5 possono essere utilizzate entro il 31 agosto 2020 mentre le residue 4 possono coprire riduzioni o sospensioni di orario verificatesi tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.
Secondo il DL 52/22, però, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche prima del 1° settembre 2020. Tuttavia, a fronte di questo intervento estensivo, tale provvedimento opera restrizioni in merito alla presentazione della domanda di accesso ai predetti trattamenti di integrazione salariale, attribuendo valenza decadenziale ai termini previsti dal decreto Cura Italia. Nello specifico, la domanda va presentata, pena decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
I termini sono perciò spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in esame, cioè da oggi, 17 giugno 2020. Viene meno, la previsione del comma 2-bis dell’articolo 19 secondo cui, in caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto, l’eventuale trattamento di integrazione non potesse aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data della presentazione.
Slitta invece dal 30 maggio al 15 luglio 2020 il termine di presentazione delle domande di integrazione salariale riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. Anche in questo caso il nuovo termine di luglio assume carattere decadenziale.