Il Durc non può essere legato al singolo appalto

 

  Viterbo, 24 maggio 2013  
  L’ordinamento italiano non stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (Durc) per la partecipazione a una gara di appalto deve riferirsi specificamente ad essa. Il principio è stato pronunciato nell’ordinanza 1465 della III sezione del Consiglio di Stato del 23 aprile scorso. Una decisione in contrasto con le istruzioni operative emanate dalle circolari dell’Inail, del Lavoro e dell’Inps.
Le circolari a cui fa riferimento il Consiglio di Stato riguardavano, per l’Inail, la parte in cui è stabilito che la validità del Durc – per tutti gli appalti pubblici – è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per cui il certificato è stato richiesto, come la stipula del contratto e i pagamenti stati avanzamenti lavori (Sal).
La circolare 35/2010 del ministero del Lavoro fa affermato che – ferma restando la validità temporale trimestrale del Durc – relativamente ai contratti disciplinati dal Dlgs 163/2006, e nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, va utilizzato un Durc per ciascuna procedura in tutti i casi in cui esso deve essere acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche, anche attraverso strumenti informatici.
Il ministero ha sottolineato che, sempre per gli appalti pubblici, non va utilizzato un Durc richiesto a fini diversi e ciò in quanto le verifiche operate dai competenti istituti e/o Casse edili seguono ambiti diversi e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il documento. Su tali principi si è subito uniformato l’Inps.
Dello stesso avviso non è stato, però, il Consiglio di Stato il quale ha dato alla problematica una diversa interpretazione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che non vi sono norme primarie le quali prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara e che non è dedotto e dimostrato dal ricorrente in quale modo la regolarità contributiva venga acclarata in modo diverso dagli enti preposti, ai diversi fini della partecipazione a gare di appalto, degli stati avanzamenti lavori e della concessione di finanziamenti.
Disposizioni contrarie contenute nelle circolari sono state considerate irrilevanti dal Consiglio, non potendo essere considerate, a loro volta, rilevanti le circolari che risultino contra legem. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, inoltre, che in ogni caso l’esibizione in gara di un Durc ottenuto ad altri fini non giustifica l’esclusione, ma semmai la richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi dell’articolo 46 del Codice degli appalti, tanto più che ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 10, del Dl 185/2008 (convertito nella legge 2/2009), «le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge».
 

 

Questo elemento è stato inserito in News. Aggiungilo ai segnalibri.