Come è noto la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità per il 2017) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 – ha introdotto una nuova operazione di salvaguardia per l’accesso a pensione con i requisiti vigenti ante riforma Monti.
Ai fini dell’accesso al beneficio della salvaguardia, i lavoratori interessati sono tenuti a presentare istanza,all’INPS o alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro (dal 1° gennaio 2017 Ispettorati territoriali del lavoro), secondo le procedure già previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia.
Si ricorda che i soggetti interessati alla presentazione dell’istanza alle Direzioni Territoriali del Lavoro sono:
– Lavoratori (di cui alla lettera d) il cui rapporto di lavoro si è risolto:
entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se dopo la cessazione hanno svolto qualsiasiattività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– Lavoratori (di cui alla lettera e) che nel corso dell’anno 2011 risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, per assistenza ai figli disabili;
– Lavoratori (di cui alla lettera f) con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal rapporto di lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori con QUALIFICA DI STAGIONALI e del SETTORE AGRICOLO.
Il termine tassativo per la presentazione delle domande è fissato al 2 marzo 2017.
Il Patronato Inapa è a disposizione di tutti i cittadini e degli imprenditori artigiani e commercianti per la verifica della propria situazione previdenziale e per l’eventuale predisposizione e inoltro delle istanze di accesso alla salvaguardia presso le istituzioni competenti.
Informazioni: Patronato Inapa 0761337916/15/25 – E-mail: inapa@confartigianato.vt.it