Con la circolare del 14 dicembre l’Inail ha fornito importanti chiarimenti sulle novità normative introdotte in materia di Durc online dal decreto del ministero del Lavoro del 23 febbraio (pubblicato sulla GU del 19 ottobre). Il DM ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Per quanto riguarda l’articolo 2 e la verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore edile, la circolare sottolinea che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste anche per le imprese classificate in settore diverso dall’edilizia che applicano il relativo contratto collettivo nazionale, nonché nel caso di esplicita o implicita adesione allo stesso a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.
Le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali – effettuata dall’Inps ai sensi della legge 88/1989 indipendentemente dal contratto collettivo applicato – e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile. Pertanto, il sistema dell’Inps effettuerà, con le modalità operative concordate tra gli Enti, l’interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo edile.
L’Inail ribadisce inoltre, in merito alla “verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali”, che è stata ora inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui all’articolo 206 della legge fallimentare e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.
Resta fermo – conclude la circolare – che l’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.