Appalti e concorrenza: limite territoriale discriminatorio

 

  Viterbo, 29 giugno 2012  
  Negli appalti, l’invito alla gara con procedura negoziata senza bando non può avere come discriminante la territorialità: la sentenza del Consiglio di Stato sulla violazione delle regole sulla concorrenza.

Si è espresso in tema di appalti e concorrenza il Consiglio di Stato con la sentenza 3469/2012 decretando che agevolare i professionisti locali costituisce violazione al rispetto delle regole sulla concorrenza.
Fondamentalmente negli appalti l’invito a una procedura negoziata senza bando deve essere rivolto a professionisti operanti anche in territori diversi da quelli del Comune che indice la gara.
Il caso sul quale si è espresso il CdS era riguardava il ricorso presentato da un Comune che si opponeva ad una precedente sentenza del Tar sulle modalità con cui era stato affidato l’incarico, alle quali si erano opposti i Consigli degli ingegneri, degli architetti e dei geologi.

L’invito alla gara con procedura negoziata senza bando nello specifico era rivolto dalla Stazione Appaltante solo ai professionisti operanti sul territorio del Comune costituisce secondo il CdS, che conferma l’interpretazione del Tar, una violazione al principio di non discriminazione.
I criteri per l’invito e per la selezione tra i concorrenti non può essere effettuata sulla base della territorialità, discriminando tra professionisti e società perché aventi sede in un determinato territorio.
Imporre un limite territoriale, infine, costituirebbe anche una violazione delle norme comunitarie volte ad eliminare questo tipo di restrizioni per favorire la concorrenza e l’apertura dei mercati.

 

 

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