In ossequio all’art. 3 del decreto-legge 33/2026, sarà possibile presentare istanza per il ristoro, nel limite del 70% della maggiore spesa sostenuta dai beneficiari nei mesi da marzo a luglio 2026, per l’acquisto di gasolio, rispetto al costo che avrebbero sostenuto acquistando lo stesso quantitativo al prezzo medio del mese di febbraio dello stesso anno.
L’individuazione dei beneficiari avviene esclusivamente attraverso apposita piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per il riconoscimento del credito d’imposta, i beneficiari del ristoro presentano l’istanza esclusivamente attraverso la predetta piattaforma. L’impresa richiedente accede alla piattaforma tramite SPID/CIE e, superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, procede con l’inserimento di un’unica istanza per ciascuna tipologia di trasporto. Qualora il legale rappresentante dell’impresa sia privo di SPID o CIE in quanto non cittadino italiano, per il primo accesso alla piattaforma può rivolgersi al servizio di assistenza di SOGEI tramite la mail: assistenza-creditogasolio@sogei.it, per ottenere la relativa autorizzazione e permettere a un suo incaricato in possesso di SPID o CIE di accedere alla piattaforma su sua delega.
L’utente seleziona preliminarmente il soggetto per cui intende operare:
• se stesso, impresa di cui è titolare (per ditta individuale);
• impresa di cui è rappresentante legale come risulta dall’Agenzia delle Entrate (rappresentante legale indicato nel “cassetto fiscale”).
Non è possibile delegare altri soggetti per le fasi di primo accesso alla piattaforma. Il soggetto autenticato ed autorizzato può eventualmente incaricare uno o più soggetti terzi (persona delegata o incaricata) per i successivi accessi alla piattaforma e inserimento dell’istanza.
Il periodo di apertura della piattaforma per l’inserimento delle istanze (presumibilmente i primi quindici giorni del mese di settembre 2026) è stabilito con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le imprese ammesse alla presentazione dell’istanze, individuate attraverso il codice fiscale, sono verificate dalla piattaforma tra quelle regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) alla data del 31 luglio 2026. Le imprese che non risultino attive nel REN alla data del 31 luglio 2026, ma che lo sono state nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 luglio 2026, sono ammesse alla piattaforma previa istanza presentata al servizio di assistenza SOGEI tramite la mail: assistenza- creditogasolio@sogei.it.
Le imprese straniere aventi stabile organizzazione in Italia – e pertanto ammesse al ristoro – ma non iscritte al REN, possono presentare richiesta attraverso la piattaforma solo previa istanza da inviare all’help desk della piattaforma all’indirizzo e-mail: assistenza-creditogasolio@sogei.it, precisando la propria ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo della sede in Italia, e generalità della persona incaricata ad accedere alla piattaforma per presentare l’istanza, così da consentire alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto di autorizzarne l’accesso. L’incaricato individuato nella richiesta deve essere in possesso di SPID o CIE. Al fine di agevolare la presentazione delle istanze di cui sopra al servizio di assistenza, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto pubblica, unitamente alle faq ed all’avviso di apertura della piattaforma, appositi modelli word ad uso delle imprese beneficiarie.
La piattaforma, al termine del periodo di apertura, effettua il calcolo del rimborso fiscale massimo spettante ad ogni beneficiario attraverso la formula:
0,70 [ (totale colonna D del file fatture) – (totale litri acquistati nei 5 mesi) * 1,70087/1,22]
In ordine alla predisposizione dei dati e documenti utili per l’inserimento dell’istanza in piattaforma è necessario che l’impresa sia in grado di indicare:
– i litri di gasolio complessivamente acquistati, separatamente per ciascuno dei cinque mesi interessati: marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026, e riferiti esclusivamente ai veicoli adibiti ad uso di terzi e di classe ambientale EURO V e VI ammessi a ristoro:
i) per trasporto merci di categoria N e di massa complessiva a pieno carico maggiore od
uguale a 7,5 ton;
ii) per trasporto persone autobus di categoria M2 ed M3.
I litri complessivi di gasolio acquistati per ciascun mese (compreso l’HVO), dovranno essere inseriti in piattaforma al momento della presentazione dell’istanza nelle apposite 5 caselle che saranno visibili a video;
– le targhe dei veicoli in disponibilità dell’impresa nel periodo interessato, ammessi a ristoro. A tal fine la piattaforma mostrerà l’elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa, alla data del 31 luglio 2026: o di categoria N e classe ambientale Euro V ed Euro VI di massa pari o superiore a 7,5
tonnellate per le imprese di trasporto di merci in conto terzi; o di categoria M2 ed M3 e classe ambientale Euro V ed Euro VI per le imprese di
trasporto di persone in conto terzi.
L’impresa dovrà semplicemente selezionare quelli per cui ha acquistato il gasolio ammesso a ristoro. Sarà inoltre possibile inserire direttamente a video le targhe di veicoli Euro V ed Euro VI (di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli di categoria N) per i quali è stato acquistato il gasolio e non presenti nell’elenco proposto in piattaforma.
Infine, è opportuno che l’impresa predisponga il file_fatture conformemente al modello excel allegato al presente comunicato, ivi riportando, nelle singole colonne:
A – riferimenti fattura:
va riportato, a seconda del caso:
– l’identificativo SDI della fattura;
– il numero della fattura preceduto dal suffisso net- nel caso di pagamento con carte netting;
– nel caso di acquisti effettuati all’estero, il numero della fattura seguito dal segno “–“ e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio.
B – tipo fattura:
– indicare CARB se la fattura riporta al suo interno l’identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.
– indicare NO CARB se la fattura non riporta al suo interno l’identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.
C – importo netto:
indicare il totale della fattura, al netto dell’IVA. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla “virgola”.
D – importo carburante rimborsabile netto:
indicare la quota parte della fattura riferita, al netto dell’IVA, all’acquisto di gasolio utilizzato per il rifornimento dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla “virgola”.
E – nazione di emissione:
indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura. Si allega l’elenco dei codici ammessi. (Per esempio, per fattura emessa in Austria inserire il codice AT).
Codici a due cifre per nazione di emissione:
AT – Austria
BE – Belgio
BG – Bulgaria
CY – Cipro
HR – Croazia
DK – Danimarca
EE – Estonia
FI – Finlandia
FR – Francia
DE – Germania
GR – Grecia
IE – Irlanda
IS – Islanda
IT – Italia
LV – Lettonia
LI – Liechtenstein
LT – Lituania
LU – Lussemburgo
MT – Malta
NO – Norvegia
NL – Paesi Bassi
PL – Polonia
PT – Portogallo
CZ – Repubblica Ceca
RO – Romania
SK – Slovacchia
SI – Slovenia
ES – Spagna
SE – Svezia
HU – Ungheria

