Proroga al 20 luglio 2026 del termine dei versamenti in scadenza il 30 giugno per i contribuenti per i quali sono stati approvati gli Isa

Accolta dal Governo la richiesta di proroga dei versamenti per i soggetti ISA, che Confartigianato, unitamente alle altre associazioni della piccola impresa, ha avanzato lo scorso 14 maggio

La richiesta scaturisce dal maggior tempo concesso all’Amministrazione per il rilascio degli applicativi, differito al 15 maggio 2026, che comporta la riduzione del tempo a disposizione di imprese e intermediari fiscali per effettuare le elaborazioni necessarie alla corretta determinazione delle imposte; oltre poi alla necessità di ulteriori aggiornamenti del software per recepire le recenti modifiche in materia di Concordato preventivo biennale per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8.

La misura, già annunciata con comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 175 del 22 maggio 2026, è contenuta nell’articolo 6 del decreto-legge n. 89 del 22 maggio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del medesimo giorno).

Vengono prorogati, per professionisti ed imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP e dell’IVA, in scadenza al 30 giugno 2026:

  • al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione;
  • al 19 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,80 per cento.

Rispetto alle proroghe concesse per gli scorsi anni, si segnala l’incremento, dallo 0,40 allo 0,80 per cento, della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo per i versamenti effettuati dal 21 luglio ed entro i successivi 30 giorni.

Come per gli anni passati, la proroga riguarda tutti i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, inclusa l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato. Inoltre, come specificato nell’articolo 6, comma 2, del D.L. 89/2026, potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • presentano cause di esclusione dagli ISA;
  • si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, c.1, D.L. 98/2011;
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014;
  • partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR soggette agli ISA.