Il 30 giugno scade il termine ultimo per adempiere agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, legge 4 agosto 2017, n.124) e poi modificato dal Decreto crescita.
La normativa vigente richiede infatti la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
I soggetti iscritti al Registro delle imprese sottoposti all’obbligo sono: società di capitali (spa, srl, sapa), società di persone (sas, snc), ditte individuali, esercenti attività di impresa (qualunque sia il regime contabile di appartenenza), società cooperative (comprese quelle sociali). I liberi professionisti non devono, invece, sottostare a tale obbligo.
Coloro che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione dell’elenco dettagliato dei contributi pubblici sul sito internet dell’associazione di categoria a cui aderiscono (scarica QUI il modulo da riempire).
L’obbligo di comunicazione è valido per importi superiori a 10mila euro. Se il totale dei contributi singoli ricevuti supera i 10mila euro occorre procedere con la pubblicazione di ogni singola erogazione ricevuta.
Dal 1° gennaio 2020 la mancata pubblicizzazione dei contributi ricevuti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro, e la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione di omesso pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, sarà prevista una sanzione aggiuntiva corrispondente ala restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.
Per ogni contributo pubblico erogato è necessario indicare pubblicamente le seguenti informazioni: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; denominazione e codice fiscale del soggetto erogante; somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); data di incasso; causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Si ricorda che nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge 52/2021 è stato presentato un emendamento finalizzato a rinviare al 30 giugno 2022 l’obbligo di pubblicazione degli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese nel 2020 e a sospendere le relative sanzioni per il mancato adempimento. Ciò perché questo obbligo viene ritenuto ingiustificato e rappresenta un gravoso onere per le imprese: Confartigianato, Cna e Casartigiani hanno scritto una lettera ai Ministri dell’Economia, Sviluppo Economico, Lavoro e P.A. per mettere in evidenza i pesanti effetti amministrativi provocati dalla legge annuale sulla concorrenza del 2017 che ha introdotto un rigido sistema di regole per assicurare massima evidenza e pubblicità ad ogni forma di provvidenza erogata dalla pubblica amministrazione alle imprese che devono pubblicare con note integrative di bilancio o su siti internet le informazioni su contributi pubblici già in possesso della P.A.
Le tre associazioni sollecitano il Governo a chiarire che i sostegni ricevuti per l’emergenza epidemiologica siano esclusi dagli obblighi informativi che già insistono sulle pubbliche amministrazioni, vincolate a render conto di ogni erogazione. Il Parlamento si è reso conto dell’inutile gravame facendo slittare l’entrata in vigore delle sanzioni ma rimane l’obbligo di pubblicazione per le imprese. Sarebbe invece necessario eliminare totalmente gli obblighi di pubblicazione di qualsiasi provvidenza erogata alle imprese, tanto più che risultano incompatibili con gli obiettivi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di interoperabilità delle banche dati previsti nel Pnrr.
Confartigianato Viterbo mette a disposizione dei propri soci la possibilità di adempiere all’obbligo attraverso il sito dell’associazione provinciale. Info: 0761-337924