EDILIZIA – Tesserino di riconoscimento in cantiere: obblighi e sanzioni

L’Area Ambiente e Sicurezza di Confartigianato imprese di Viterbo informa che anche dopo il Collegato Lavoro 2025 permane l’obbligo per i datori di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento in cantiere ai dipendenti, che devono anche esibirlo. Rimane invariato anche il regime sanzionatorio. Con la nota n. 656 del 23 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sull’obbligo per i datori di lavoro di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento e per i lavoratori di esporla durante l’attività lavorativa.

Tali precisazioni si sono rese necessarie a seguito della modifica legislativa introdotta dalla Legge 203/2024 (noto come Collegato Lavoro), che ha revisionato l’articolo 304, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006), incluse le relative sanzioni amministrative in capo al datore di lavoro e al lavoratore, in quanto il medesimo obbligo è già contenuto in altre disposizioni nel citato D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto (a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile). Nel dettaglio l’INL, con Nota 23 gennaio 2025 n. 656, fornisce le prime istruzioni operative in merito.

Le abrogazioni Le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla; l’abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti dalle seguenti disposizioni in materia di appalto contenute nel d.lgs. n. 81/2008:

  • articolo 26, comma 8: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”;
  • articolo 20, comma 3: “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”;
  • articolo 21, comma 1, lett. c: “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.

 Gli obblighi post abrogazione A seguito dell’abrogazione dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano le disposizioni relative alla violazione dell’obbligo di dotazione del tesserino di riconoscimento. LE SANZIONI: Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri dipendenti il tesserino di riconoscimento è punito dall’articolo 55, comma 5, lettera i Dlgs 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. Il lavoratore che, pur avendo il tesserino, non lo espone è sanzionato dall’articolo 59, comma 1, lettera b con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

IMPRESE FAMILIARI Anche i collaboratori dell’impresa familiare (articolo 230-bis del Codice civile) e i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi in base all’articolo 2222 del Codice civile devono munirsi, per conto proprio, del tesserino di riconoscimento qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera c. In caso di violazione, gli stessi incorrono nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 60, comma 1, lettera b da 50 a 300 euro per ciascun soggetto. Diversamente, qualora siano in possesso del tesserino ma non lo espongano, come stabilito dall’articolo 20 comma 3, sono puniti, sulla base dell’articolo 60, comma 2, con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.