Prosegue l’esame dell’Aula della Camera al disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020), ma il testo definitivo che, non potrà subire modifiche al Senato vista la scadenza prevista per il 18 luglio, si sta consolidando. Con gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio, viene riscritto il testo della norma relativa alle nuove detrazioni potenziate al 110% per efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico: se da un lato si amplia la portata del Superbonus includendo anche le seconde case e le demolizioni, dall’altro i tetti di spesa diminuiscono. Nonostante la misura sia in vigore dal 1° luglio, perché siano pienamente operativi il Superbonus e la relativa cessione del credito, imprese e contribuenti dovranno attendere l’emanazione dei decreti attuativi del Mise e le indicazioni operative delle Agenzie delle Entrate.
Con la nuova formulazione dell’articolo 119, il Superbonus consentirà di detrarre il 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e sarà riconosciuto per interventi di: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (i materiali isolanti dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi); sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomini e nelle abitazioni unifamiliari (pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici); riduzione del rischio sismico. Inoltre, la sostituzione di infissi, e tutti gli altri lavori di efficientamento energetico attualmente agevolabili in base all’articolo 14 del Dl 63 del 2013, se realizzati congiuntamente agli interventi considerati “trainanti” sopra descritti, beneficeranno dell’agevolazione al 110% nei limiti di spesa previsti.
Gli interventi di efficientamento energetico dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, qualora ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti, i lavori di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, saranno ugualmente agevolabili nella misura del 110%.
Con le modifiche intervenute alla Camera, il beneficio è stato esteso anche alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero alle villette a schiera. I contribuenti persone fisiche potranno utilizzare l’agevolazione per interventi su massimo due unità immobiliari, dunque per le seconde case, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Le disposizioni del Dl Rilancio non si applicano agli immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Una novità riguarda la rimodulazione dei massimali per i cappotti termici: 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi dall’esterno; 40mila euro moltiplicati per ciascuna unità immobiliare che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30mila euro moltiplicati per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Invece, per gli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, l’ammontare complessivo delle spese non potrà superare i 48mila euro con un limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.
Per gli edifici destinati all’edilizia sociale (ex IACP) il Superbonus per la riqualificazione energetica, anziché il 31 dicembre 2021, scadrà il 30 giugno 2022.
Testo Dl Rilancio (AC 2500) all’esame dell’Aula