Ecco le misure per la “decertificazione”

 

  Viterbo, 11 gennaio 2012  
  Il Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha emanato il 22 dicembre scorso una direttiva recante le disposizioni per la cosiddetta “decertificazione” del rapporto tra la PA, i cittadini e le imprese. A partire dal 1 gennaio del 2012, infatti, entrano in vigore le disposizioni introdotte dall’art. 15 della “Legge di stabilità” (L. n. 183/11) volte ad eliminare l’onere per i privati di presentare alle Amministrazioni i “certificati” relativi ad informazioni già possedute dalla PA.
Alcune norme di principio erano, in realtà, già contenute nel “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa” (D.P.R. n. 445/00) e nel “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD – d.lgs. n. 82/05) ove si prevedeva che le Amministrazioni non potessero chiedere atti o certificati già in possesso delle PA. Tale principio, tuttavia, è rimasto in larga misura inattuato a causa delle resistenze e della mancata informatizzazione delle Amministrazioni. Ora la citata direttiva del Ministero chiarisce con maggior forza quali vincoli e quali doveri competano alle Amministrazioni.
In primo luogo, si chiarisce che le certificazioni rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che, pertanto, nei confronti delle Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici tali certificati siano sempre sostituiti dalle autocertificazioni dell’interessato. Viene, conseguentemente, fatto divieto alla PA di accettarli o richiederli, identificando nel comportamento contrario la violazione dei doveri di ufficio (ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 445/00).
In secondo luogo, si prevede che detti certificati debbano riportare “a pena di nullità” la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Inoltre è fatto obbligo alle Amministrazioni di individuare un ufficio responsabile per le attività volte a consentire la trasmissione dei dati o l’accesso diretto da parte delle altre amministrazioni, anche attraverso la predisposizione delle apposite convenzioni previste dal CAD (le quali, ai sensi dell’art. 58 del Codice, devono assicurare la fruibilità dei dati in possesso delle amministrazioni titolari di banche dati telematiche).
Tale attività risulta indispensabile per consentire alle Amministrazioni di svolgere “idonei controlli, anche a campione” della veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni presentate dai privati (tra cui di particolare rilevanza per le imprese quelle contenute nelle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività). Su questo punto il Ministero intende superare l’inerzia delle Amministrazioni che non hanno provveduto a stipulare le citate convenzioni (si noti che le apposite “Linee guida” sono state adottate da DigitPA ad aprile dello scorso anno), stabilendo che, nelle more della loro sottoscrizione, “le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni” avanzate da altre PA.
Il Ministero ha operato al fine di superare le resistenze che sino ad oggi hanno impedito la piena attuazione dei principi e delle disposizioni di legge in materia di autocertificazione. Si tratta, infatti, di un ulteriore passo in avanti che potrà rilevarsi utile nei confronti delle Amministrazioni inadempienti.
 
     
  Direttiva decertificazione n. 14/2011  
     
  Linee guida stesura convenzioni  

 

Questo elemento è stato inserito in News. Aggiungilo ai segnalibri.