Si rafforza l’attività di supporto delle banche a imprese e famiglie in difficoltà a seguito della pandemia di Covid-19, con il rinnovo delle iniziative di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti già disciplinate da specifici accordi con le Associazioni imprenditoriali (Confartigianato, AGCI, Confcooperative, Legacoop – riunite nell’Alleanza della Cooperative Italiane;Casartigiani, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Cna, Confcommercio, Confersercenti) e con le Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-consum, Assoutenti, Centro tutela consumatori e utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Udicon).
In particolare:
– sarà prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere assunta la decisione circa la concessione della moratoria da parte della banca;
– il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito a seguito dell’applicazione della moratoria non deve superare i nove mesi, comprensivi di eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Lo comunica l’Abi evidenziando che quanto previsto da dette iniziative è coerente con il recente aggiornamento da parte dell’Autorità Bancaria Europea (Eba) delle Linee Guida sulle moratorie legislative e non legislative.
Imprese
– Si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli accordi del 6 marzo e del 22 maggio scorsi con le Associazioni imprenditoriali.
– La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, coerentemente con le Linee guida Eba, non potrà superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19.
– Le moratorie perfezionate tra l’1 ottobre e l’1 dicembre possono comunque avvalersi della maggiore flessibilità nella classificazione delle posizioni oggetto della sospensione del pagamento delle rate, a condizione che siano rispettati i nuovi requisiti previsti dall’aggiornamento del 2 dicembre alle linee guida dell’Eba (vale a dire il requisito della durata massima della moratoria di 9 mesi).
Famiglie
Per questo ambito di applicazione l’iniziativa comprende i mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini) e i finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione.
La sospensione, per un massimo di 9 mesi, riguarda la quota capitale o l’intera rata e può essere richiesta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, morte o grave infortunio del debitore.
Con riferimento specifico al mercato del credito al consumo, si segnala che anche Assofin ha avviato una analoga iniziativa di sospensione, in coordinamento con l’iniziativa Abi.