A partire dal 18 novembre sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl n. 104/2020 per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19”. Il provvedimento firmato il 12 novembre dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha infatti approvato il modello di domanda che i contribuenti potranno inviare da mercoledì prossimo fino al 14 gennaio 2021 tramite i servizi telematici delle Entrate. In seguito alla presa in carico della richiesta, l’Agenzia comunicherà l’ok o la non spettanza del contributo in relazione ai requisiti previsti dalla norma: in caso positivo la somma di denaro sarà erogata direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. Il bonus, istituito per sostenere le imprese delle città turistiche capoluogo di provincia o di città metropolitana colpite dal calo dei turisti causato dalla crisi sanitaria del coronavirus, potrà essere richiesto solo tramite un servizio web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’importo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019.
Comuni ad alta “vocazione turistica” – L’articolo 59 del Dl n. 104/2020 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri. Si tratta in particolare dei 29 comuni indicati nelle istruzioni – pdf allegate al modello per la compilazione dell’istanza. Come previsto dal decreto, questi comuni hanno infatti registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di provincia), in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di città metropolitana).
Come e quando richiedere il contributo– Dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021 i contribuenti potranno richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi”. Una prima ricevuta attesterà la presa in carico della richiesta o lo scarto a seguito dei controlli formali. In seguito, subito dopo aver verificato l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, con una seconda ricevuta l’Agenzia attesterà l’accoglimento o meno dell’istanza. Il pagamento avverrà su accredito diretto nel conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.
I requisiti e l’entità del contributo – Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°luglio 2019 il contributo spetta a prescindere. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro
- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.