Il decreto-legge 159, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre u.s., introduce alcune novità in materia di obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori delle società.
Nel dettaglio, l’articolo 13 di suddetto decreto:
- introduce il termine del 31 dicembre 2025 per l’adempimento, così come già indicato nella nota del Mimit del 25 giugno scorso, allegata alla circolare prot. n. 775;
- precisa che l’obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell’impresa, come previsto finora, ma sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del Consiglio di amministrazione;
- chiarisce che la PEC dei suddetti soggetti non può coincidere con quella della società, riprendendo quanto già previsto dalla nota del Mimit del 12 marzo scorso, della quale vi avevo dato conto nella circolare prot. 335. Viene così superata la prassi di quelle Camere di commercio che consentivano l’utilizzo della PEC della società per adempiere all’obbligo;
- prevede, in caso di mancata comunicazione della PEC entro il suddetto termine, l’applicazione dell’ordinaria sanzione amministrativa, in misura raddoppiata, di cui all’art. 2630 del Codice civile.
La scadenza particolarmente ravvicinata del 31 dicembre rende ancor più gravoso l’adempimento dell’obbligo e pertanto, nel corso dell’iter di conversione del decreto-legge in Parlamento che dovrà avvenire entro il 30 dicembre, Confartigianato proporrà la proroga.

