L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha rilasciato la nuova versione del servizio per l’emissione del Certificato Esecuzione Lavori (CEL) e il relativo manuale dell’utente aggiornato. Tra le novità introdotte, figura la possibilità di inserire e modificare i dati delle imprese partecipanti a Consorzi o del soggetto affidatario non presenti nel Quadro 2 attraverso le funzionalità di gestione delle persone giuridiche già disponibili.
Il nuovo servizio CEL non consente l’emissione di un nuovo certificato senza l’indicazione di un CIG (codice identificativo gara) per il quale sia stata correttamente comunicata l’avvenuta aggiudicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, a meno che il bando di gara relativo all’appalto per il quale si deve emettere il CEL non sia stato pubblicato prima del 1° febbraio 2007 o prima del 1° settembre 2010 per gli appalti di importo inferiore a 150.000 Euro. Nel caso in cui la pubblicazione del bando sia successiva alle date indicate, è necessario acquisire un CIG ordinario (attraverso il sistema Simog – Sistema Informativo Monitoraggio Gare) per identificare la procedura e comunicare l’avvenuta aggiudicazione.
Il CEL, come indicato dagli allegati B e B1 al D.P.R. 207/2010 e in precedenza dall’allegato D al D.P.R. 34/2000, è il documento rilasciato dalla Stazione Appaltante all’operatore economico attestante le lavorazioni svolte a seguito di gara, affidamento diretto, ordine per lavori in economia o altre forme di aggiudicazione.
L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. b) del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il quale afferma che per “il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83 il periodo di attività documentabile è quello relativo al quindicennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi in copia dalle stazioni appaltanti”.
All’impresa esecutrice di più contratti eseguiti in attuazione di un accordo quadro, si legge nelle Faq ANAC relative all’argomento, deve essere rilasciato un CEL per ogni singolo contratto eseguito, all’interno del quale il RUP dovrà indicare l’importo e le date di inizio e fine lavori riferite alla singola prestazione eseguita (rif. comunicato del Presidente ANAC del 9 marzo 2016). In sintesi, poiché l’accordo quadro si concretizza mediante l’esecuzione di distinti interventi, (non di rado totalmente autonomi uno dall’altro), gli importi complessivamente computati non possono essere valorizzati nel CEL come se si trattasse di un lavoro unitario, ma devono essere ricondotti ai singoli ordini e ripartiti con riferimento agli stessi.
Manuale d’uso della nuova applicazione
Pagina ANAC dedicata ai servizi CEL