L’informativa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), direzione accise prot. 210945, del 20 aprile scorso, fa chiarezza sulle modalità operative per ottenere gli sconti sulle accise sul carburante per il trasporto turistico tramite bus con conducente, beneficio concesso al settore dal decreto c.d. carburanti (DL 5/2023).
L’agevolazione, in vigore dal 1° aprile 2023 e fino al 31 agosto 2023, avrà la forma del rimborso, con cadenza trimestrale. Per accedere alla prima erogazione, le domande sono da inoltrarsi entro il 31 luglio 2023. Il beneficio non si applica ai veicoli di categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e ad autobus di categoria euro 5 o inferiore.
Rammentiamo che il decreto carburanti del gennaio scorso, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, ha imposto una serie di obblighi relativi alla cartellonistica delle pompe di benzina e il rafforzamento dei poteri del garante per la sorveglianza dei prezzi, ma non solo. Infatti, è stato un emendamento in sede di conversione del decreto a disporre un taglio di accisa sui carburanti per il settore dei bus turistici. Nel dettaglio, è stato aggiunto al decreto l’art. 1 bis, che accorda per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti servizi di trasporto mediante autobus turistici una «aliquota agevolata dell’accisa sul gasolio commerciale usato come carburante».
Il beneficio è concesso solo a condizione che il veicolo possegga una classe di emissione “euro VI”.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione del beneficio, l’informativa dell’ADM in oggetto precisa che questa avrà i connotati di un rimborso d’imposta. Infatti, il rimborso sarà pari alla differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I al D.Lgs. n. 504/1995 e quella fissata dal punto 4-bis della Tabella A.
Più specificamente, l’informativa sottolinea che «attualmente l’importo rimborsabile è di euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale». Quanto alle tempistiche, le erogazioni saranno strutturate per trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del prodotto, con la prima a partire dal trimestre che va dal 1° aprile al 30 giugno 2023. Il rimborso è attivato “su presentazione da parte dell’esercente avente titolo di apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane entro il mese successivo alla scadenza del medesimo trimestre”, con la conseguenza che la prima domanda dovrà pervenire entro il 31 luglio 2023.
Sono da allegare alla dichiarazione trimestrale di rimborso: copia dei certificati di immatricolazione dei veicoli ammessi, riferiti a ciascuno di quelli riportati nel quadro A-1; le fatture emesse dal fornitore del gasolio, utili a giustificarne l’avvenuto consumo.
Il beneficio può essere riconosciuto anche per i consumi di gasolio effettuati da autobus riforniti da apparecchi di distribuzione di carburanti per uso privato di cui ha la titolarità l’impresa esercente, in tal caso dovrà essere compilato un apposito quadro.