Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Preposto” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. E’ da segnalare che il Testo Unico Sicurezza ha cambiato significativamente il ruolo del preposto, definendo innanzitutto il ruolo che deve svolgere in azienda ed i relativi obblighi che deve assolvere. Inoltre, sono state definite le infrazioni e relative sanzioni, in maniera distinta dalle altre figure della sicurezza ed i contenuti minimi della sua formazione. Il preposto può essere considerato una “sentinella per la sicurezza”, infatti, è suo compito sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro. Il preposto opera, pertanto, in “prima linea” e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente da indicazioni normative più ampie o dai compiti assegnati. Nella pratica, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala, ecc… vanno inquadrati nella figura del PREPOSTO poiché rientra nei loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della quadra/reparto/officina/sala, etc.., in quanto gli è stato attribuito il potere gerarchico richiesto, indipendentemente dal conferimento formalizzato per iscritto. Pertanto, potrebbero essere considerati preposti anche persone non investite di incarichi formali, come ad esempio: soci di società, lavoratori più esperti, lavoratori più anziani, ecc. In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il preposto debba ricevere una adeguata e specifica formazione, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”. Il preposto è una figura chiave nella gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori in quanto deve svolgere la vigilanza sull’aspetto operativo. Il D.Lgs 81/2008 ha introdotto importanti innovazioni: • nella definizione di Preposto dedicando un comma specifico (art. 2 comma e); • nella definizione degli obblighi del preposto (art. 19); • nella specificità del sistema sanzionatorio (art. 56); • nei requisiti di competenza introducendo specifici obblighi di formazione (art. 37). IL REQUISITO DI FORMAZIONE COSTITUISCE LA PIÙ IMPORTANTE NOVITÀ Il datore di lavoro deve assicurare al preposto la formazione specifica, della durata minima di 8 ore come previsto dalla normativa vigente, ed è ulteriore e successiva a quella che è fornita a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81 e dell’Accordo Conferenza Stato regioni del 21/12/2011. Inoltre ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore dipendente riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori in funzione dei rischi aziendali. Anche la suddetta formazione deve essere svolta secondo quanto indicato dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e non deve essere confusa con l’attività di informazione (art.36 del D.Lgs. 81/08) Confartigianato imprese di Viterbo, in qualità di soggetto formatore citato dal medesimo Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, può dare assistenza per gli adempimenti dell’obbligo legislativo. A tal riguardo è in programmazione per il prossimo 27 giugno 2016 un corso di formazione specifico per PREPOSTI, mirato a rispondere alle esigenze della normativa vigente e delle stesse imprese interessate.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo ai nr. 0761.337942-12.