È stato pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2018 il DM 22 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale destinato a favorire interventi di efficientamento energetico eseguiti da imprese e Pubblica Amministrazione.
Il Fondo diventerà però pienamente operativo solo dopo la firma della convenzione, prevista dal decreto stesso entro 60 giorni, tra Ministero dello Sviluppo e Ambiente) e Invitalia (Agenzia nazionale sviluppo investimenti Spa), a cui è affidata le gestione del Fondo, pari a 185 milioni di euro. Per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 2018-2020. Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente. Con i 150 milioni già disponibili si stima una mobilitazione di investimenti nel settore dell’efficienza di oltre 800 milioni di euro.
Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, per progetti d’investimento volti ad aumentare l’efficienza energetica, e cioè interventi: a) di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l’attività economica; b) di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti.
Le agevolazioni del Fondo possono essere sotto forma di: 1) garanzia su singole operazioni di finanziamento; 2) finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni. Le garanzie sono concesse, a valere sulle disponibilità del Fondo, fino all’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro i limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un minimo di 150mila e un massimo di 2,5 milioni di euro.
Anche le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, possono chiedere finanziamenti o garanzie per progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione dei seguenti interventi: 1) miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica; 2) miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione; 3) miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare.
I costi ammissibili per l’esecuzione degli interventi agevolati, effettuati da imprese come da Pa, sono i seguenti: 1) consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge; 2) apparecchiature, impianti nonché macchinari e attrezzature varie; 3) opere edilizie: interventi sull’involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico; 4) infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica – comprensivo dell’allacciamento alla rete – del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto).