L’Inps con la circolare n. 178/2016 del 21/09/2016, precisa le ultime novità sul ricalcolo e rimborso.
Le pensioni ai superstiti liquidate prima della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha bocciato la penalizzazione in caso di matrimoni contratti dopo i 70 anni con differenza di età superiore ai 20, verranno ricalcolate dall‘INPS eliminando la decurtazione e ripristinando la normale aliquota del 60%.
Tutte le domande non ancora definite e quelle di nuova presentazione verranno direttamente esaminate in base alle regole dopo la sentenza. La Suprema Corte con la sentenza 174/2016, ha ritenuto illegittimo il taglio alle pensioni stabilito dal comma 5, articolo 18, decreto legge 98/2011. La norma prevedeva un taglio del 10% per ogni anno di matrimonio inferiore ai dieci nel caso di nozze fra persone con differenza di età superiore ai 20 anni e con uno dei due coniugi almeno 70enne. Per effetto della sentenza che ha dichiarata la norma incostituzionale non è più applicabile dal giorno successivo alla sua pubblicazione, ed esattamente dal 21 luglio.
L’INPS con la circolare n, 178 del 21 settembre 2016, ha reso noto le regole per ricostituire le pensioni di coloro che hanno subito la decurtazione. Le pensioni a cui è stato applicato il taglio del 10% vengono ricalcolate a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge, e vengono riconosciuti i relativi ratei arretrati. Se nel frattempo è intervenuta sentenza passata in giudicato, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza.
Tutti i ricorsi pendenti vanno riesaminati alla luce della sentenza. Le pensioni di reversibilità eliminate a causa della legge incostituzionale. vengono a loro volta ricostituite ma bisogna presentare domanda.