L’omicidio stradale è legge. Dopo cinque letture parlamentari, è arrivata l’approvazione del Senato del ddl, sul quale il governo aveva posto la fiducia, con 149 voti a favore, 3 contrari e 15 astenuti.
La legge inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis del codice penale), che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni il conducente di veicoli a motore che provoca per colpa la morte di una persona, (violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale).
E’ punito invece, con la pena della reclusione da 8 a 12 anni, chiunque provochi per colpa la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e chi procuri per colpa la morte di una persona, nell’esercizio professionale dell’attività di trasporto di persone o di cose, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcol emico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. È punito, inoltre, con la reclusione da 5 a 10 anni chiunque provochi la morte di una persona, con un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. Stessa pena per chi causa la morte di altro procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita; attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano; a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
La pena cresce se l’autore non ha conseguito la patente o ha la patenta sospesa o revocata o non ha assicurato il proprio veicolo, o nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni). E’ stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni. Il testo licenziato era stato approvato dalla Camera nella seduta del 21 gennaio 2016, con l’accoglimento di un emendamento che esclude l’arresto in flagranza per il responsabile di un incidente, dal quale derivi il delitto di lesioni personali colpose, se il conducente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità”.
Conducenti mezzi pesanti
L’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti. Per costoro, se guidano sotto effetto di droghe o alzano il gomito (in questo caso, secondo noi, non ci sono scusanti), anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena per entrambi i reati. Fermo restando la nostra approvazione sulla decisione, siamo pronti a discutere sul fatto, segnalato da alcuni autotrasportatori, che forse l’autotrasporto è un po’ penalizzato, per esempio nel caso del “semaforo rosso”, tenendo presente che, e non si giustificano i fatti dolosi previsti, nell’arco della giornata lavorativa un camionista incontra per la strada decine di semafori.