Viterbo, 1 luglio 2013 | ||
Gli accordi della Conferenza Stato Regioni hanno previsto delle scadenza particolari per gli RSPP formati negli anni passati e per il proprio aggiornamento. La formazione specifica per ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP è valida per 5 anni, trascorso questo periodo l’RSPP che vuole continuare ad esercitare la sua funzione deve obbligatoriamente frequentare un corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento per RSPP, secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha riunito tutta la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha una durata variabile in base al grado di rischio riconosciuto all’azienda, ovvero basso, medio o alto. I percorsi di aggiornamento saranno quindi articolati come segue: – 6 ore per le aziende a rischio basso; – 10 ore per le aziende a rischio medio; – 14 per le aziende a rischio alto. I corsi, presso Confartigianato imprese di Viterbo avranno inizio nella giornata del 5 luglio, presso la sala corsi sita in via I. Garbini, 29/g. Durante i corsi di formazione verranno approfondite le nozioni già assunte in precedenza, creando un valore aggiunto efficace e di qualità alla formazione, scegliendo tra i diversi ambiti di applicazione come: – approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi – fonti di rischio (compreso il rischio ergonomico) – sistemi di gestione e processi organizzativi – tecniche di comunicazione e promozione della sicurezza tra i lavoratori L’obbligo interessa tutte le imprese che hanno dipendenti, le società di qualsiasi tipo e le imprese familiari. L’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come datori di lavoro – RSPP, è stato regolamentato dal punto 7 dell’Accordo Stato – Regioni, giunto sulla formazione di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/08 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012. L’ aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso (11/01/2012). L’aggiornamento, inoltre, secondo l’Accordo, va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/94. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero, il primo termine dell’aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo (scadenza 11/01/2014). Per quanto detto, quindi, il datore di lavoro che alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 deve svolgere solo il corso di aggiornamento secondo i criteri del nuovo Accordo e nell’ambito del quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso (e non dalla data di entrata in vigore) e cioè entro l’11/1/2017. Per approfondire tale aspetto, verificare il monte ore di aggiornamento di appartenenza ed i termini di scadenza gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo sono a disposizione ai numeri 0761.337942/32. |