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Direttore tecnico e Responsabile tecnico Figure diverse o ruoli comuni?
Il “Direttore tecnico” è la figura ora chiamata dall’art.87 del nuovo Regolamento degli appalti pubblici (D.P.R. 207/2010) che lo definisce come l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”. Tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell’Attestazione S.O.A., necessaria per partecipare agli appalti pubblici di importo superiore a euro 150.000. La Direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa,o da più soggetti. Il ruolo del Direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno. Qualora il Direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato. Il comma 3 del medesimo articolo 87 individua il requisito della unicità di incarico, stabilendo che “i soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico”. In riferimento a tale requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, essendo il Direttore tecnico a conoscenza dei progetti e dei calcoli predisposti per determinare l’offerta dell’impresa che dirige, ove egli ricoprisse la stessa carica in altra impresa concorrente, verrebbe a conoscenza di entrambe le offerte, con evidente grave alterazione della procedura di gara, della par-condicio tra i partecipanti e dell’interesse pubblico della concorrenza. Il Direttore tecnico, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dalla norma (art. 38 del D.Lgs. 163/2006), deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come Direttore di cantiere. Per iscrizioni con classifica pari o inferiori alla III-bis (euro 1.500.000,00), il Direttore tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti: • Laurea in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell’Unione Europea. • Laurea breve o diploma universitario in ingegneria, architettura o equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell’Unione Europea. • Diploma di geometra o di perito industriale edile o equivalente titolo di studio tecnico. • Esperienza quinquennale acquisita come Direttore di cantiere da dimostrare con idonei certificati di esecuzione dei lavori.
Per iscrizioni con classifica pari o superiori alla IV (euro 2.582.000,00) il Direttore tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti: • Laurea in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell’Unione Europea. • Laurea breve o diploma universitario in ingegneria, architettura o equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell’Unione Europea. • Diploma di geometra o di perito industriale edile. In entrambi i casi i soggetti che in data 01/03/2000 svolgevano la funzione di Direttore tecnico possono conservare tale incarico presso la stessa impresa. Per iscrizioni nelle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25 (con classifica di qualsiasi importo) il Direttore Tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti: • per la categoria OG2: laurea in architettura o in conservazione di beni culturali; • per la categoria OS25: soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’art.95, comma 2, del Codice degli appalti; • per le categorie OS2-A e OS2-B: restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. In riferimento a tali categorie, per la qualificazione in I e II classifica, la Direzione tecnica può essere affidata anche a un soggetto dotato di esperienza quinquennale acquisita in lavori appartenenti alle suddette categorie da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori vistati dall’autorità preposta. E’ bene sottolineare che, in ogni caso di variazione della Direzione tecnica, l’impresa provvede a darne comunicazione alla S.O.A. che l’ha qualificata e all’Osservatorio entro 30 giorni dalla data dell’avvenuta variazione, pena l’applicazione delle pesanti sanzioni previste dall’art. 74 del medesimo Regolamento. Ai sensi del comma 5 dell’art. 87, se l’impresa non provvede alla sostituzione del Direttore tecnico uscente, la S.O.A. o, in caso d’inerzia, l’Autorità la per la Vigilanza dei contratti dispone: 1. la decadenza dell’attestazione di qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla presenza dei o dei Direttori tecnici uscenti; 2. la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui ,l’impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo belle categorie in precedenza connesse alla Direzione tecnica. Il D.M. 37/2008 – che sostituisce la Legge 46/1990 – in particolare riferimento alle imprese impiantistiche che, individua poi la diversa figura del “Responsabile tecnico”. In riferimento ai requisiti, l’art.3 del D.M. 37/2008 statuisce che le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui al D.M. 37/2008 se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante, ovvero il Responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali, individuati dal medesimo D.M. 37/2008 all’art. 4. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: a. diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; b. diploma o qualifica conseguita al termine della scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore.. il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno; c. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni; d. prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1. Anche per la figura del Responsabile tecnico di cui al D.M. 37/2008 (come per quella di Direttore tecnico di impresa) è prevista la univocità di incarico . Ai sensi dell’art.3 comma 2 “Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”. Il T.A.R. Sicilia – sezione di Palermo (sentenza n.1184 d.d. 3.09.2001), pronunciatosi su un appalto di lavori per adeguamento degli impianti elettrici di edifici comunali, ha sancito che non esiste incompatibilità fra “direttore tecnico” e “Responsabile tecnico”. Le figure di Responsabile tecnico e Direttore tecnico di impresa impiantistica possono coincidere qualora ne abbiano i titoli prescritti previsti dalle leggi.
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