Viterbo, 10 gennaio 2012 | ||
In considerazione dell’aumento del bollo, come previsto dall’ultima Manovra Finanziaria, si segnala che per le categorie più deboli, qualora rispettino determinati requisiti, è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. A tal riguardo sul sito ACI è riportato testualmente: “il beneficio si applica ai veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel. L’esenzione spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile stesso nel caso in cui possieda più veicoli. Per ottenere l’esenzione bisogna presentare una domanda. Per le Regioni convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli Uffici Provinciali dell’ACI oppure presso le Delegazioni dell’Automobile Club. Al momento della presentazione della domanda deve essere indicata la targa del veicolo. È possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell’agevolazione, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In assenza di tale cancellazione, si dovrà corrispondere la relativa Tassa Automobilistica entro il mese successivo alla data in cui si verifica l’evento. Il veicolo deve essere intestato direttamente al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico. Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto dei disabili) intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc. L’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza l’onere di ulteriori adempimenti (non è pertanto necessario presentare nuovamente la domanda e la relativa documentazione). Nel momento in cui vengano meno le condizioni per aver diritto all’agevolazione (per esempio se il veicolo viene venduto o radiato), al fine di evitare il recupero dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni, spetta all’interessato darne comunicazione all’ufficio competente che l’ha concessa, al fine di evitare il recupero dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni.” Per informazioni più specifiche sulle casistiche particolari, sulle modalità di richiesta, ed altro ancora, anche in funzione del fatto che le agevolazioni potrebbero variare da regione a regione, si riporta di seguito il link per accedere alla pagina del sito dell’ACI concernente l’argomento in oggetto: http://www.aci.it/sezione-istituzionale/al-servizio-del-cittadino/mobilita-ampdisabili/tassa-automobilistica-bollo.html |