Ritenuta del 10% sui pagamenti tramite bonifico

 

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate con provvedimento del 30 giugno 2010 definisce l’ambito di applicazione
Con provvedimento del 30 giugno 2010 il Direttore dell’Agenzia delle entrate, in ossequio al disposto di cui all’articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010, ha definito l’ambito di applicazione della ritenuta d’acconto prevista dal citato decreto. Si ricorda, al riguardo, che a decorrere dal 1° luglio 2010 è introdotta una ritenuta di acconto del 10% sui bonifici disposti da coloro che sostengono le spese per le quali spettano deduzioni o detrazioni di imposta.
Le banche e le Poste operano la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del bonifico. Viene chiarito, nel provvedimento, che la nuova ritenuta si applica limitatamente ai bonifici disposti per le spese di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36%) e per quelle di riqualificazioni energetica (detrazione del 55%). Le banche e le Poste certificheranno l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute operate in modo tale che, queste ultime, possano essere scomputate dalle imposte dovute.
La Confederazione, in sede di dibattito parlamentare relativo alla conversione del citato decreto legge, ha predisposto, e veicolato al Parlamento sotto l’egida di Rete Imprese Italia, due emendamenti: il primo soppressivo del nuovo adempimento, il secondo teso a ridurre al 4% l’importo della citata ritenuta.

   
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