Formazione come valore condiviso per lavoratori e imprese e come fattore di qualificazione per l’azienda. E’ questo il significato del Mastro formatore artigiano, la figura introdotta nel contratto nazionale di lavoro dell’edilizia artigianato rinnovato a maggio 2022.
Una novità che che valorizza il ruolo dell’imprenditore edile artigiano nella formazione professionalizzante e obbligatoria dei propri lavoratori, nella trasmissione di competenze.
“Con la figura del Mastro Formatore Artigiano – sottolinea Stefano Crestini, presidente di Aanepa Confartigianato Edilizia – vengono valorizzate la competenza e la professionalità acquisita in cantiere negli anni, unita ad un sistema premiale per le imprese virtuose. Si tratta di un riconoscimento importante perché ‘certifica’ quanto avviene da sempre nelle nostre piccole imprese e dimostra che non conta la dimensione dell’impresa ma la sua qualificazione, la sua capacità formativa. Non solo. Le imprese in cui opera il Mastro formatore artigiano aumentano il loro valore sul mercato nei confronti dei committenti pubblici e privati”.
Gli enti bilaterali nazionali di settore, CNCE e Formedil Ente unico di Formazione e Sicurezza, hanno diramato le istruzioni operative per l’avvio delle procedure di iscrizione del Mastro Formatore Artigiano. La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata presso la Cassa Edile/Edilcassa dove l’impresa è iscritta. Successivamente sarà la stessa Cassa Edile/Edilcassa a predisporre l’istruttoria per la verifica dei requisiti e l’invio al Formedil per l’iscrizione all’elenco nazionale dei Mastri Formatori Artigiani.
Come si diventa Mastro formatore artigiano in edilizia – I requisiti
Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari possono volontariamente accedere alla qualifica di MfA se in possesso dei seguenti requisiti:
– Iscrizione all’albo delle imprese Artigiane da almeno 15 anni continuativi come imprenditore edile
Oppure
– Iscrizione all’albo delle imprese artigiane da almeno 7 anni e mezzo e un diploma/laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente
– Essere datore di lavoro da almeno 3 anni
– Applicare il CCNL edilizia Artigianato del 4 maggio 2022
– Avere in forza almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore al O3
– Possedere adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa;
ovvero
– Disporre di attrezzature di lavoro e di mezzi d’opera acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio o locazione finanziaria per un valore minimo convenzionale di 30mila euro
– Essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
– Possedere il Durc di regolarità contributiva (Dol)
– Essere in regola con l’ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge
– Essere in regola con la denuncia in Cassa Edile/ Edilcassa di tutte le ore lavorabili mensili per i propri dipendenti.
– Possedere gli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto dell’eventuale formazione aziendale (es: ponteggi, gru, movimenti terra, ecc..), aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata.