FASE2 – Nuova ordinanza della Regione Lazio per la circolazione tra regioni

La Regione Lazio il primo giugno ha emesso il 1° giugno una nuova ordinanza per la fase due, che prevede:

a. ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

1. non sono consentiti spostamenti in ingresso e sul territorio della Regione nei seguenti casi:

a. soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020, devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

b. soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario;

2. i vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, per gli ingressi dedicati ai treni AV e IC, provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri all’imbarco e vietano lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di 37,5°C; i vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto di Civitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri anche allo sbarco;

3. il passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperatura maggiore di 37,5°C, contatta il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che, all’occorrenza, attiva il SISP di competenza territoriale per la presa in carico, l’eventuale apertura della procedura di isolamento e per l’effettuazione del test molecolare, anche attraverso l’accesso presso le sedi regionali “drive in”; fino all’esito del test diagnostico molecolare la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione;

4. il passeggero residente nel Lazio che non ha effettuato l’imbarco, ovvero il passeggero residente che allo sbarco presenta temperatura maggiore di 37,5° C, deve contattare il proprio MMG/PLS scelta per segnalare la sintomatologia e per la conseguente presa in Pagina 4 / 5 carico secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali;

5. allo scopo di continuare a prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 e per esenzione per patologia, la scadenza del 30 giugno 2020 disposta con le ordinanze Z0005 del 9 marzo 2020 e Z0006 del 10 marzo 2020 è differita al 31 dicembre 2020, fermo l’obbligo degli assistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute, restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale.


“In merito all’ordinanza regionale sull’apertura della mobilità interregionale si precisa che il divieto di circolare con una temperatura superiore a 37,5 è già previsto dal Dpcm del 26 aprile 2020. L’ordinanza regionale si limita a ribadire tale prescrizione stabilita  dal Governo non ad istituirla. L’ordinanza regionale rafforza le misure di contact tracing prendendo in carico il cittadino qualora sia riscontrata una temperatura maggiore del 37,5 e avviando i controlli preposti”.

Scarica QUI l’ordinanza